Parti correlate e soggetti collegati

 

La disciplina delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, contenuta nella Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. (Parte Terza, Capitolo 11), mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l’imparzialità e l’oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l’Autorità di Vigilanza dispone che le Banche e le Capogruppo, nei casi di gruppo bancario, si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

Il Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati ha quindi lo scopo di disciplinare l’individuazione, l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e dalle Società del Gruppo Bancario, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l’integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e degli iter deliberativi stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Tale Regolamento dà altresì attuazione a quanto previsto dall’art. 10.8 del Contratto di Coesione, il quale prevede che la Capogruppo definisca “regole e criteri di svolgimento dell’attività delle Banche Affiliate relativamente alle soluzioni organizzative e di governo societario a presidio dei conflitti d’interesse, con particolare riferimento all’assunzione di attività di rischio e alle altre operazioni con soggetti collegati”.

Infine, la disciplina di cui trattasi va letta congiuntamente con le altre norme dell’ordinamento volte a prevenire l’insorgenza e a presidiare adeguatamente i conflitti d’interessi nell’ambito dell’attività bancaria e finanziaria.

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, la Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Si precisa che la vigente versione del Regolamento, approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 02/12/2021 con decorrenza 01/01/2022, fornisce attuazione anche alle previsioni di cui all’articolo 88 della direttiva 2013/36/UE, recepite nell’ordinamento italiano dalla Banca d’Italia con l’atto di emanazione del 35° aggiornamento della Circolare 285.